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Covid-19 e Medico Competente: come è cambiata la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro

La pandemia sanitaria ha rivoluzionato tanti differenti aspetti della gestione aziendale. Non potevano non esserci importanti cambiamenti anche nel campo della sorveglianza sanitaria, ovvero dell’attività effettuata dal Medico Competente allo scopo di garantire un monitoraggio costante dell’idoneità dei lavoratori a livello fisico e psicologico.

compiti del Medico Competente, nello specifico, sono quelli di definire un piano di sorveglianza sanitaria, di effettuare le visite mediche necessarie, nonché di trasmettere annualmente all’INAIL la cartella sanitaria dei lavoratori.

Ma quali misure della sorveglianza sanitaria del medico competente sono mutate con il Covid-19?

Medico Competente e Covid-19

L’attività del consulente sanitario costituisce uno strumento cruciale per permettere una ripresa sicura del lavoro durante questa pandemia. A sottolinearlo è stata prima di tutto la circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020, relativa alle attività del Medico Competente durante l’emergenza sanitaria del virus SARS-CoV-2.

Con questa comunicazione il Ministero ha sottolineato ulteriormente la centralità del ruolo del Medico Competente, già del resto affermata nelle norme ordinarie, rendendolo ancora più simile a un consulente “globale” per i vertici aziendali.

Facendo riferimento all’art. 25 del D.lgs. 81/2008, il Ministero evidenzia infatti la natura collaborativa del medico con il datore di lavoro, nonché la sua importanza nella prevenzione e nella valutazione dei rischi, così da permettere all’azienda di predisporre le più efficaci misure per garantire la salute dei lavoratori.

La circolare ministeriale mette in evidenza anche il ruolo del Medico Competente nel formare i lavoratori sugli effettivi rischi del contagio da Coronavirus e su tutte le precauzioni necessarie. Nella circolare ci si è poi soffermati sugli ormai noti segnali che obbligano il lavoratore a rimanere al proprio domicilio, ovvero la presenza di febbre al di sopra dei 37,5 gradi nonché la comparsa di altri sintomi tipicamente influenzali, con l’obbligo di avvisare immediatamente il proprio medico di medicina generale di riferimento nonché il proprio datore di lavoro.

Come è cambiata la sorveglianza sanitaria con il Covid-19

Durante le prime settimane di emergenza la tendenza è stata quella di differire la sorveglianza sanitaria, seguendo cioè le raccomandazioni diramate in generale per tutte le prestazioni sanitarie non urgenti. Per evitare il contagio, inoltre, è stata fortemente raccomandata la sostituzione della visita medica – laddove urgente e se possibile – con un colloquio da remoto.

L’emergenza, come sappiamo, è andata però ben oltre le prime settimane di crisi: lungi dall’essere differita ulteriormente, la sorveglianza sanitaria è ormai considerata cruciale per garantire il proseguimento delle attività lavorative ed economiche limitando il rischio di contagio.

Se in aprile 2020 si indicava la possibilità di differire le visite mediche periodiche e di fine rapporto lavorativo, in settembre si è invece ritornati sui propri passi, ripristinando in modo importante la sorveglianza sanitaria: in base alle proprie valutazioni, il medico può comunque differire le visite periodiche e di fine rapporto, soprattutto nel caso di soggetti pienamente idonei e giovani.

Tra le visite non differibili abbiamo invece quelle obbligatorie preassuntive, le visite da rientro nonché le visite su richiesta, che devono quindi essere classificate come urgenti, dando in ogni caso priorità ai lavoratori con età superiore ai 55 anni, nonché ai dipendenti con patologie croniche.

Ecco alcune indicazioni per diminuire il rischio di contagio in caso di visita obbligatoria:

  • il dipendente che presenta sintomi è tenuto a non presentarsi alla visita
  • obbligo di indossare la mascherina resta in vigore per l’appuntamento con il Medico Curante
  • la sala d’attesa non deve essere mai luogo di assembramenti
  • da evitare i test che espongono a un eccessivo rischio di contagio, ad esempio gli esami alcolimetrici e spirometrici.

Per quanto riguarda il rientro al lavoro dopo l’assenza per malattia, è prevista una visita medica obbligatoria con il Medico Competente nel caso di Covid-19 accertato con ricovero ospedaliero, o comunque di Covid-19 accertato con un’assenza di oltre 60 giorni.